Informazioni per ausiliari del magistrato
(interpreti e traduttori)
– artt. 49 - 57 D.P.R. 30/05/2002, n. 115 -
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RICHIESTA |
La richiesta di liquidazione compensi va depositata entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, pena la decadenza del diritto agli onorari (art. 71 DPR 115/2002). Nella domanda si prega di indicare chiaramente: il numero e la natura del procedimento cui si riferisce la richiesta, le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale, il proprio domicilio fiscale.
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TRATTAMENTO FISCALE |
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 36 della legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), che ha modificato l’art. 47, comma 1, D.P.R. 917/86 (Testo unico sulle imposte sui redditi) oggi il trattamento fiscale dei compensi dell’ausiliario del giudice è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario. E’ fondamentale pertanto che lo stesso ausiliario indichi in maniera chiara e precisa la sua condizione sotto il profilo strettamente fiscale: 1) se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione); 2) se è soggetto ad I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l’esenzione; 3) se è tenuto al pagamento del contributo previdenziale ed in che misura. Ovviamente dovranno essere sempre e comunque indicati codice fiscale e domicilio fiscale.
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ONORARI |
Si ricorda che gli onorari per interpreti e traduttori sono commisurati al tempo. In altre parole l’interprete o traduttore dovrà indicare quanto tempo ha impiegato per lo svolgimento dell’incarico utilizzando come strumento di misurazione la vacazione. Ogni vacazione è pari a due ore: quindi per un incarico durato 6 ore, si deve chiedere il pagamento di tre vacazioni. Non sono ammesse più di quattro vacazioni giornaliere (pari ad otto ore lavorative). L’onorario della prima vacazione è pari a € 14,68, mentre per quelle successive l’importo scende a € 8,15 (art. 1, comma 1 D.M. Giustizia 30/5/2002). E’ previsto l’aumento sino al 20% degli onorari se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato, (art. 51 DPR 115/02) ovvero il loro raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità o importanza (art. 52 DPR 115/02). Gli stessi onorari peraltro sono diminuiti di un terzo se la perizia non è conclusa nel termine previsto ed eventualmente prorogato dal giudice, salvo che il ritardo non sia dovuto a fatti imprevedibili e non addebitabili al perito o consulente tecnico (art. 52 DPR 115/02): in questi casi inoltre non vengono retribuite le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine finale per l’esecuzione della prestazione medesima.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO |
Il pagamento potrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità: 1) mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale di cui si dovrà comunicare preventivamente gli estremi ed in particolare il codice IBAN (un codice alfanumerico riportato nell’estratto conto periodico che la banca o le Poste inviano ai propri correntisti); 2) in contanti presso l’Ufficio di Tesoreria Provinciale dello Stato che ha sede presso la Banca d’Italia con sede nel capoluogo di provincia di residenza del beneficiario (solo per importi non superiori a € 4.131,66); 3) a mezzo vaglia cambiario non trasferibile. |
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